In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 ottobre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 12 Ottobre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Ottobre 2008
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