Devono ritenersi insussistenti i presupposti del provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.O.A., con conseguente accoglimento della relativa impugnazione, qualora i fatti addebitati al professionista, oltre a risultare da sentenza di primo grado non passata in giudicato, non siano tali da comprometterne l’immagine di fronte all’opinione pubblica, né vi sia prova che la vicenda abbia avuto ampio risalto nella stampa o abbia altrimenti acquisito una rilevante risonanza negativa esterna, così difettando sia lo “strepitus fori”, ovvero il clamore in grado di gettare discredito sulla classe professionale, sia il connesso allarme sociale, tanto più quando, come nella specie, notevole sia il lasso di tempo trascorso dal momento dei fatti contestati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 14 settembre 2009, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 14 Settembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 16 Febbraio 2009
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