Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti.

La sospensione cautelare a tempo indeterminato prevista dall’art. 43, co. 3, del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 non ha natura di sanzione, ma integra un provvedimento di carattere amministrativo non giurisdizionale a carattere provvisorio che trova il suo normale presupposto nella mera emanazione di un mandato o ordine di comparizione e che, come tale, richiede la sola valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo quindi dalla valutazione della fondatezza delle stesse, la quale, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del giudizio disciplinare
Il potere cautelare esercitato dal CdO ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo ad esso affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del CNF è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Presupposto per l’esercizio del potere cautelare è l’imputazione al professionista di condotte che integrino fatti penalmente rilevanti e gravi, tali da incidere sulla dignità e sul decoro della professione. Ciò che rileva, pertanto, non è la titolazione del provvedimento assunto in sede penale, quanto piuttosto la contestazione, in sé, di un fatto penalmente rilevante grave idoneo ad incidere sulla reputazione della categoria professionale ed a pregiudicare il decoro e l’onore della professione, con la conseguenza che l’attribuzione di reati appropriativi e di numerosi e diversi fatti configuranti fattispecie di falso finalizzate all’appropriazione di somme di denaro in danno di clienti e nell’esercizio dell’attività professionale integra certamente il presupposto previsto dall’art. 43, co. 3, l.p.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 27 dicembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 25 settembre 2008, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 25 Settembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 27 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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