Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti.

Nel caso di procedimento penale a carico di avvocato, l’art. 43 co. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, conferisce al C.d.O. il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall’attività professionale sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, a prescindere da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, riservata al giudice penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 12 aprile 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 25 marzo 2008, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 25 Marzo 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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