Il provvedimento cautelare di sospensione adempie la funzione di salvaguardare la dignità ed il prestigio dell’Ordine forense dalla menomazione che ne deriverebbe per il solo fatto che un professionista iscritto all’albo sia assoggettato a procedimento penale per fatti costituenti ipotesi di reato che, per la loro gravità e la connessione con l’attività professionale, potrebbero creare turbamento o pregiudicare l’immagine della categoria professionale forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 25 settembre 2002, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Luglio 2001
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