Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare presofferta – Condanna alla sanzione della sospensione – Compensazione della sanzione con il periodo di sospensione cautelare presofferta – Ammissibilità.

Ai fini della espiazione finale della sanzione della sospensione disciplinare inflitta deve essere computato il periodo di sospensione cautelare presofferta, in virtù del principio della fungibilità delle pene, sancito dall’articolo 657 c.p.p. e qui applicabile. (Nella specie è stata dichiarata l’avvenuta espiazione della sanzione della sospensione, in quanto la stessa è stata computata con la sospensione cautelare presofferta). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 27 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 12 luglio 2004, n. 156

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 12 Luglio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 27 Maggio 2003 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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