Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Omessa motivazione – Illegittimità.

È illegittima, e va pertanto annullata, la decisione con cui il C.d.O. deliberi la sospensione del professionista ai sensi dell’art. 43 L.P., senza allegare al provvedimento motivazione alcuna. Invero, la motivazione, costituendo presupposto necessario del provvedimento, deve essere sempre portata a conoscenza dell’interessato, al fine di consentirgli un pieno esercizio del diritto di difesa. Essa, inoltre, deve essere puntuale e corretta con l’enunciazione delle ragioni per le quali si ritiene – da parte del Consiglio locale – che possa configurarsi, per il comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità della classe forense. Mancando anche uno solo dei suddetti presupposti, pertanto, il provvedimento deve ritenersi illegittimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 settembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 24 novembre 2006, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 24 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Settembre 2004
Giurisprudenza CNF

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