La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato arrestato per i delitti di incendio doloso, consumato o tentato, e per il tentativo di estorsione continuata e il C.N.F. ha rigettato il ricorso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O., 20 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 9 novembre 1999, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 09 Novembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Marzo 1998
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