La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense, peraltro, non essendo previsto un termine di durata dovrà applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere procrastinata per un tempo eminentemente lungo e non giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
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