Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti

La sospensione cautelare non può essere disposta, al fine di salvaguardare l’Ordine Forense dalla menomazione di prestigio che può derivare all’intera categoria, per il solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti, atteso che il provvedimento amministrativo previsto dal 3° comma dell’art. 43 L.P. ha natura non di sanzione disciplinare ma cautelare e, pur in presenza di un procedimento penale a carico dell’avvocato, non può essere automatico, ma frutto di ponderata e motivata decisione discrezionale da parte del C.d.O. con riferimento ad entrambi i requisiti richiesti per l’emissione del provvedimento stesso, ossia la gravità delle incolpazioni e il cd. strepitus fori, inteso quest’ultimo quale turbamento e clamore suscitati nell’opinione pubblica, con inevitabile riverbero sull’intera classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 21 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 25 settembre 2009, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 25 Settembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 21 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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