Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti

Il potere di adozione della misura della sospensione cautelare, che postula la sola gravità del fatto addebitato al professionista in un atto dell’Autorità Giudiziaria indipendentemente dalla sua fondatezza, e come tale idoneo a creare allarme nella collettività per la compromissione della dignità e del decoro della professione tale da rendere incompatibili con tali doveri la prosecuzione dell’attività da parte di costui, ha natura discrezionale e non è sindacabile, avendo affidato l’ordinamento al solo Consiglio territoriale la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità della misura cautelare. Lo scrutinio del CNF, invero, è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio sull’opportunità della misura sospensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 4 agosto 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 09 Aprile 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 04 Agosto 2008
Giurisprudenza CNF

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