La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato indagato per il reato di associazione a delinquere e truffa ai danni di istituti bancari stranieri). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 09 Giugno 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Luglio 1999
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