La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Pertanto la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O. avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 14 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 21 Febbraio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 14 Luglio 2004
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