La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo deve valutare la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 5 marzo 2001, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 05 Marzo 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 21 Dicembre 1999
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