Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Potere discrezionale del C.d.O. – Valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista.

La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo deve valutare la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 5 marzo 2001, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 05 Marzo 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 21 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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