La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma deve solo valutare la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie le imputazioni erano gravi e molteplici e riguardavano peculato, falsità ideologica e materiale, rifiuto di atti d’ufficio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Agosto 2004
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