La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato indagato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso ed era stata emessa a suo carico ordinanza di custodia cautelare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 5 maggio 1999, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 05 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 09 Gennaio 1999
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