La sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo precauzionale e pertanto per la sua applicazione non è necessaria la puntuale contestazione degli addebiti ma è sufficiente, per garantire una compiuta difesa, la convocazione del professionista con la richiesta di chiarimenti relativi alla sussistenza del procedimento penale e di eventuali misure riduttive, al fine di valutare, in assoluta discrezionalità, l’opportunità di adottare eventuali provvedimenti a tutela della categoria professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 6 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 2 luglio 2001, n. 126
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 02 Luglio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Giugno 2000
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