Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura.

Il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del professionista dal C.d.O., la cui valutazione si sottrae quanto al merito ed opportunità della misura al sindacato del CNF che deve soltanto verificarne solo la legittimità, non ha natura di mera sanzione disciplinare, trattandosi di un provvedimento amministrativo a carattere precauzionale. Ne consegue che ai fini della sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, dovendo solo essere valutate la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove si ritenga configurabile, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 13 novembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 25 gennaio 2008, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 25 Gennaio 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 13 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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