Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 8 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 27 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 08 Settembre 2009
0 Comment