Il C.d.O., ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revoca della sospensione cautelare disciplinare, deve effettuare una valutazione basata non certo su un giudizio prognostico di un futuro comportamento ma sul persistere o no dei presupposti che sono stati posti a fondamento della misura, esaminando gli elementi di novità presentati dall’istante, sul quale incombe l’onere di provare che quei presupposti siano venuti meno medio tempore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 8 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 27 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 08 Settembre 2009
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