La notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti proprî rispetto al provvedimento da notificare o comunicare, sicché le relative patologie – in termini di nullità, irritualità o incompletezza – possono eventualmente incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento, ma giammai sulla esistenza e validità in senso stretto dello stesso. Conseguentemente, dalla nullità della comunicazione dell’impugnato provvedimento di diniego della revoca della misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione può conseguire la sola ulteriore affermazione di tempestività del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al C.N.F., non potendosi considerare la comunicazione affetta da invalidità ai fini del rispetto del termine di venti giorni ex art. 50 R.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 30 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 27 settembre 2010, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 27 Settembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 30 Ottobre 2009
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