Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per violazione di legge ed eccesso di potere – Legittimità – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità.

Nei casi previsti dall’articolo 43, III comma l.p.f., l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sulla opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 14 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 21 Febbraio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 14 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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