Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità – Sussiste.

Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 43 della l.p.f. l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sull’opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 5 giugno 2000, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 05 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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