Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Immediata esecutività – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale – Inammissibilità.

Il provvedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il professionista del diritto di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato personalmente dall’interessato privo dello jus postulandi ex art. 63, comma I r.d. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmene che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 13 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 252

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 03 Novembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 13 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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