Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Immediata esecutività – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale – Inammissibilità.

Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il legale della facoltà di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello ius postulandi ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 14-27 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. Zurlo), sentenza del 9 marzo 2001, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 09 Marzo 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 27 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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