Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Durata.

Ai sensi dell’art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, la durata della misura cautelare non soggiace al limite temporale della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione, atteso che la ratio che assiste la prima è intimamente connessa all’esigenza di tenere costantemente indenne la dignità e l’integrità morale della classe forense dal pregiudizio derivante dall’esercizio della professione da parte di soggetto cui venga attribuita, addirittura con sentenza seppure non definitiva di condanna, la commissione di gravi reati che esprimono insanabile contrasto con i doveri deontologici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 12 aprile 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 25 marzo 2008, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 25 Marzo 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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