La sospensione cautelare deve essere applicata anche nella ipotesi in cui il professionista abbia spontaneamente dismesso l’esercizio della professione; ciò che deve considerarsi è infatti la possibilità dell’esercizio professionale e non la scelta del professionista, legata a totale discrezionalità e revocabile in ogni momento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 8 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Franco), sentenza del 29 settembre 1997, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 29 Settembre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 08 Febbraio 1995
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