Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. – Limiti – Successiva revoca della misura – Valutazione delle circostanze sopravvenute – Valutazione del C.O.A.

Al C.N.F. resta precluso, per giurisprudenza consolidata, ogni esame sulla opportunità del provvedimento di sospensione cautelare, in quanto la relativa adozione appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O., mentre il vaglio del C.N.F. in sede di impugnazione è limitato al controllo di legittimità della decisione. Parimenti, sempre al potere del C.d.O. potrà appartenere di valutare, soprattutto con il trascorrere del tempo ed alla luce di una pur sempre possibile rivisitazione di tutte le componenti della vicenda, anche eventualmente sopravvenute, se possano poi sussistere gli estremi per una revoca della misura cautelare adottata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 13 Dicembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 12 Marzo 2010
Giurisprudenza CNF

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