Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa ex art. 45 r.d. 36/1934 va annullato, con conseguente restituzione degli atti al COA procedente, allorché non sia osservato il termine di comparizione di dieci giorni per l’audizione del professionista (nella specie, la notifica dell’invito a comparire si era perfezionata soltanto due giorni prima dell’udienza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 14 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 16 luglio 2008, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 16 Luglio 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 14 Dicembre 2007
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