Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Diritto di difesa

Il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.d.O. deve essere annullato allorché la convocazione ex art. 43 L.P. appaia manifestamente carente dei requisiti minimi richiesti ai fini dell’assolvimento della funzione cui essa è preposta, specie nel caso in cui, come quello di specie, i fatti assunti a base del provvedimento di sospensione non siano neppure genericamente richiamati nell’atto di convocazione, così realizzandosi sicura compromissione del diritto di difesa che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, deve essere assicurato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 22 Aprile 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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