Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Denuncia esplicita di carenze formali del provvedimento – Semplice richiesta di revoca per fatti sopravvenuti – Aquiescenza e implicita rinuncia alla impugnazione – Fattispecie.

L’avvocato che, pur denunciando le carenze formali di un provvedimento, non provveda poi ad impugnarlo ma si limiti a chiederne la revoca per la sopravvenienza di fatti nuovi, dimostra acquiescenza, come previsto dall’art. 329 c.p.c., e pertanto implicita rinuncia all’impugnazione stessa.(Dichiara alcune domande inammissibili e rigetta le altre avverso decisione C.d.O. di Palermo, 19 dicembre 1996, 9 gennaio 1997, 25 settembre 1997, comunicazione 11 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 10 settembre 1998, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 10 Settembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Aprile 1997
Giurisprudenza CNF

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