Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Condanna penale – Valutazione discrezionale del C.d.O. – Legittimità della sospensione.

La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato dichiarato colpevole del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 6 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 13 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 06 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment