La cancellazione dall’Albo non deriva ipso iure dalla relativa domanda, atteso che la cancellazione, anche se richiesta dall’iscritto, ha carattere costitutivo e deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine, il quale non può pronunziarla quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (art. 37, c. 8, L. P.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 25 gennaio 2011)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 28 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera del 25 Gennaio 2011
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