Il termine di comparizione previsto dagli artt. 43 e 45 r.d. 1578/33 per il procedimento disciplinare deve essere osservato anche nel procedimento per la sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’incolpato ai fini di una compiuta difesa. Né tale violazione può ritenersi sanata dalla presenza dell’incolpato all’interrogatorio. (Nella specie il professionista era stato notiziato dell’udienza con solo sette giorni d’anticipo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 13 Maggio 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Febbraio 1997
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