Il termine di comparizione previsto dagli articoli 43 e 45 r.d. 1578/33 per il procedimento disciplinare deve essere osservato anche nel procedimento di sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’imputato ai fini di una compiuta difesa. (Nella specie il professionista era stato notiziato dell’udienza con solo sei giorni d’anticipo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Bonazzi), sentenza del 10 luglio 1997, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 10 Luglio 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 06 Giugno 1996
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