Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Necessità – Omesso rispetto del termine di dieci giorni – Nullità relativa – Sanabilità.

Ai fini della applicazione della sospensione cautelare facoltativa , ex art. 45 r.d. n. 36/1934, deve essere effettuata l’audizione del professionista con l’osservanza del termine di comparizione di dieci giorni; la mancata osservanza di detto termine ha carattere relativo e resta sanata se l’interessato nulla abbia eccepito ed abbia altresì proposto le sue difese nel merito. (Nella specie l’avvocato non ha sollevato alcuna eccezione in ordine al mancato rispetto del termine ed anzi si è difeso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 14 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 21 Febbraio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 14 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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