Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Necessità.

E’ illegittimo, e come tale va annullato, il provvedimento di sospensione cautelare deliberato dal Consiglio dell’Ordine senza aver sentito il professionista nelle sue discolpe, poiché in contrasto sia con la chiara lettera dell’art. 43 del R.D.L. n. 1578/33 (“sentito il professionista”), che prevede espressamente il necessario previo esperimento del doveroso incombente, sia con il principio costituzionale del diritto di difesa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 febbraio 2006, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 14 Febbraio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Gennaio 2019
Giurisprudenza CNF

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