Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Indefettibilità – Legittimo impedimento – Mancata audizione – Illegittimità della decisione

Ai sensi dell’art. 43 L.P., l’audizione del professionista costituisce una fase obbligata del procedimento diretto all’adozione della sospensione cautelare e presupposto indefettibile della legittimità della pronunzia cautelare dell’organo disciplinare. L’obbligo imprescindibilmente fissato dalla legge di sentire l’incolpato non viene meno se non nell’ipotesi di assoluta impossibilità (ad es., latitanza, irreperibilità, etc.), sicché va annullata la decisione che disponga la sospensione cautelare laddove il Consiglio non fornisca alcuna prova della impossibilità di procedere all’audizione del professionista che alleghi per motivi i salute un legittimo impedimento a presentarsi all’udienza, senza disporre il rinvio d’ufficio e non provvedendo altrimenti a siffatto adempimento (ad esempio, mediante l’audizione a domicilio dell’incolpato, anche a mezzo di delega conferita a un numero ristretto di Consiglieri). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 8 marzo 2011).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 195

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 15 Dicembre 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 08 Marzo 2011 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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