Va esclusa la contraddittorietà della decisione con cui il C.d.O. (a maggior garanzia del professionista interessato) attenda, prima dell’adozione della misura cautelare della sospensione, che sui fatti ad esso imputati vi sia quantomeno lo scrutinio del Giudice di penale di primo grado, pur quando, come nella specie, lo stesso C.d.O., coevamente all’apertura del procedimento disciplinare, non abbia ritenuto sufficienti per la misura cautelare i medesimi fatti posti a sostegno di quella poi adottata in virtù dell’intatta, astratta gravità dell’addebito e dell’accentuato strepitus conseguenti alla pronuncia della sentenza di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 13 Dicembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 12 Marzo 2010
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