Avvocato – Procedimento disciplinare – Silenzio inadempimento del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile, per mancanza di atto impugnabile, il ricorso al C.N.F. avverso il silenzio-inadempimento del C.d.O., poiché al procedimento disciplinare non è applicabile tale istituto. (Nella specie il professionista aveva proposto ricorso al C.N.F. avverso il silenzio-inadempimento del C.d.O. su una richiesta di revoca del provvedimento disciplinare per il quale lo stesso aveva già proposto impugnazione al C.N.F., peraltro rigettata). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio-inadempimento C.d.O. di Padova).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 11 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 11 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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