Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza penale dichiarata nulla – Revocazione della precedente condanna disciplinare – Reiscrizione all’albo.

La sentenza del giudice penale che dichiari nulla altra precedente sentenza di condanna posta alla base di un provvedimento di radiazione dall’albo, ed, ancora, inviti con ordinanza l’ordine professionale a provvedere all’iscrizione, non può portare all’automatica reiscrizione all’albo del professionista non potendosi determinare confusione tra l’autonomia di un organismo amministrativo di diritto pubblico, quale l’ordine forense, e l’autorità giudiziaria. Può invece, grazie alla predetta sentenza, accogliersi la domanda di revocazione ex art. 395 n.5 c.p.c. e successivamente sarà competenza dell’ordine territoriale conformarsi alla decisione adottata ed iscrivere il professionista. (Accoglie il ricorso avverso decisone C.d.O. di Genova, 5 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 15 luglio 1997, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 15 Luglio 1997 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 05 Ottobre 1995
abc, Giurisprudenza CNF

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