La sentenza del giudice penale che dichiari nulla altra precedente sentenza di condanna posta alla base di un provvedimento di radiazione dall’albo, ed, ancora, inviti con ordinanza l’ordine professionale a provvedere all’iscrizione, non può portare all’automatica reiscrizione all’albo del professionista non potendosi determinare confusione tra l’autonomia di un organismo amministrativo di diritto pubblico, quale l’ordine forense, e l’autorità giudiziaria. Può invece, grazie alla predetta sentenza, accogliersi la domanda di revocazione ex art. 395 n.5 c.p.c. e successivamente sarà competenza dell’ordine territoriale conformarsi alla decisione adottata ed iscrivere il professionista. (Accoglie il ricorso avverso decisone C.d.O. di Genova, 5 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 15 luglio 1997, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 15 Luglio 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 05 Ottobre 1995
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