Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecuzione – Competenza

E’ inammissibile, oltre che privo di alcuna finalità concreta, il ricorso volto a determinare la competenza tra Consigli degli Ordini per l’esecuzione della decisione di conferma della sanzione, atteso che, restando la decorrenza del termine di efficacia della sanzione fissata nel giorno dell’avvenuta notifica all’interessato della decisione del CNF di conferma della sanzione inflitta dal Consiglio territoriale, deve escludersi la necessità di qualunque provvedimento di natura esecutiva nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di competenza alla esecuzione della decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 242

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 30 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 23 Gennaio 1999
abc, Giurisprudenza CNF

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