Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione.

Ai sensi dell’art. 56 co.5 della L. n. 36/34, il giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal Consiglio nazionale forense va individuato nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenze del CNF. Va pertanto dichiarato inammissibile, poiché irrituale, l’istanza di sospensione proposta dall’interessato al CNF. (Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione della decisione n. 145/05 R.D. in data 22/4/2004 – 10/11/2005, con la quale il CNF ha rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 11 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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