Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione.

È inammissibile l’istanza volta ad ottenere la sospensione della esecutorietà della decisione resa dal CNF proposta davanti al medesimo giudice a quo, atteso che, ai sensi dell’art. 56 co.4, RDL n. 1578/1933, l’inibitoria avverso la decisione resa dal Consiglio nazionale forense può essere proposta davanti al giudice ad quem, ossia davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che decide in camera di consiglio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione CNF, 10 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DE MICHELE), sentenza del 10 novembre 2006, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 10 Novembre 2006 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 2003 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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