La sentenza disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e l’eventuale provvedimento dell’ordine locale di esecuzione è atto inimpugnabile rappresentando l’adempimento di un obbligo previsto per legge di mera presa d’atto e quindi meramente riproduttivo di una situazione legittimamente certa e pertanto non soggetta a gravame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 186
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2003
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