Avvocato – Procedimento disciplinare – sentenza del C.N.F. – Esecutività – Immediatezza – delibera del C.d.O. di esecuzione della sanzione – Nullità

Le decisioni del C.N.F. sono esecutive dal momento della loro pubblicazione e non è necessaria una integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del consiglio dell’ordine che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. Infatti, l’effettiva esecuzione della decisione del C.N.F. è condizionata soltanto all’avvenuta conoscenza da parte del professionista e del consiglio di appartenenza del provvedimento adottato dal C.N.F. che a tal fine viene notificato a cura dello stesso organo giudicante, alle parti del procedimento e che potrà essere sospeso solo dalla Cassazione nelle more del giudizio di legittimità. Pertanto è illegittima, e deve essere annullata, la decisione del C.d.O. che fissi la decorrenza del provvedimento sanzionatorio inflitto dalla decisione del C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 12 Luglio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 15 Aprile 2003
Giurisprudenza CNF

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