Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Immediatezza – Delibera del C.d.O. di esecutività – Presa d’atto – Inimpugnabilità.

La sentenza disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e l’eventuale provvedimento dell’ordine locale di esecuzione (applicazione – presa d’atto) della stessa è atto inimpugnabile, rappresentando l’adempimento di un obbligo previsto per legge di mera presa d’atto di un provvedimento esecutivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 292

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 292 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 2000
Giurisprudenza CNF

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