La sentenza disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e l’eventuale provvedimento dell’ordine locale di esecuzione (applicazione – presa d’atto) della stessa è atto inimpugnabile, rappresentando l’adempimento di un obbligo previsto per legge di mera presa d’atto di un provvedimento esecutivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 292 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 2000
0 Comment