Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari – Natura amministrativa – Applicazione principio retroattività legge più favorevole – Esclusione.

Le sanzioni disciplinari costituiscono sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, restando invece soggette, in via generale, al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole. In difetto di espressa previsione, pertanto, deve escludersi che agli illeciti disciplinari possa applicarsi il principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p., co. 2 e 3. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 1 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 01 Dicembre 2004
Giurisprudenza CNF

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