La cancellazione disposta ex articolo 38 l.p. sulla base della responsabilità deontologica, o meglio per l’oggettiva gravità dei comportamenti tenuti dal professionista, non deve essere confusa con l’ipotesi di cancellazione amministrativa regolata dall’art. 37 l.p. e relativa ai casi in cui il professionista venga cancellato dagli albi per incompatibilità, per la sussistenza di alcune situazioni ritenute inconciliabili con l’iscrizione all’albo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 30 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 10 marzo 1999, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 10 Marzo 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 30 Marzo 1998 (cancellazione)
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