Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni della radiazione e sospensione ex articolo 40 r.d.l. n. 1578/1933 – Questione di legittimità costituzionale ex art. 13 e 35 Cost. – Manifesta infondatezza.

Le sanzioni della radiazione e della sospensione dall’esercizio della professione forense non si pongono in contrasto con gli articoli 13 e 25 della Costituzione, sulla inviolabilità della libertà personale e sulla tutela del diritto al lavoro trattandosi di sanzioni che non incidono sulla libertà fisica della persona, e che integrano una limitazione dell’attività lavorativa giustificata da interessi generali circa la difesa degli ordini professionali. (Nella specie, peraltro, la sanzione era risultata irrilevante essendo stata inflitta la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Aprile 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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